Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati".
Il D.Lgs. 33/2013 ha previsto specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolar modo, per quel che interessa in questa sede, importante è quanto previsto all’art. 14, in riferimento alla pubblicazione di particolari dati e/o documenti per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e per i titolari di incarichi dirigenziali ed all’art. 22 là dove si prevedono specifici obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
L’art. 47 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, al fine di porre le Amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati, prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli articoli in esso indicati. Il terzo comma dell’art. 47, come modificato, prevede nello specifico che: “Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni”.
Al momento non sono state irrogate sanzioni.